Servizi al cittadino


Albo Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e Albo Periti

Cos’è

L’albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei Periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo.

 


ALBO DEI CONSULENTI TECNICI (CTU)

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Con decreto del Ministro della giustizia, - Il più recente è il d.m. 109 del 4 agosto 2023 - adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.


ALBO DEI PERITI

  1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
  2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.
  3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
  4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
  5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

ELENCO NAZIONALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO

Introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e registrerà da gennaio 2024 gli incarichi ricevuti nel tempo dai CTU.


MODALITA'

L’art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 - introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 - prevede che le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche


Dove

Sul portale https://alboctuelenchi.giustizia.it 

- utilizzare le credenziali  SPID CIE e CNS per accreditarsi

- presentare la domanda di iscrizione

- visualizzare lo stato della propria richiesta

- sospendere o cancellare l’iscrizione all’albo circoscrizionale dei ctu o periti tecnici.


NOTE

Dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi cartacei circoscrizionali di un Tribunale devono rinnovare l’iscrizione online presso quel tribunale

Se il professionista vuole iscriversi presso un Tribunale diverso da quello originariamente scelto farà una iscrizione nuova.

 

Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni

  • dal 1 marzo al 30 aprile
  • dal 1 settembre al 31 ottobre


Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.


Normativa

  • Albo Consulenti tecnici in materia civile: artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.
  • Albo Periti in materia penale: artt. 67 e ss. disp. att. c.p.p.
  • Decreto n. 109 del 04/08/2023