Servizi al cittadino


Atti di Stato civile: rettifiche, correzioni, formazione atti omessi, opposizione alla correzione

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:15;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • I servizi asseverazioni/traduzioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al nr. 0125/4264230 presso l'UGdP di Ivrea il lunedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
  • 0125/284203 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare)
  • 0125/284339 (Responsabile)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Diego Baiocco (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    Si tratta delle procedure per la rettifica, formazione ed opposizione alla correzione degli atti dello stato civile.


    Normativa

    • Artt. 49-95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)

    Nuovo Ordinamento Stato Civile
    (titolo XI : procedure giudiziali di rettificazione e di correzione)


    chi può richiederla

    La parte interessata può promuovere con ricorso:

    • la rettifica di un atto dello stato civile. Nel caso di figli minori il ricorso deve essere depositato personalmente da entrambe le parti, o da una della due con delega scritta dell'altra;
    • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di atti omessi (atto di nascita, atto di morte, atto di matrimonio);
    • la cancellazione di un atto indebitamente registrato e, anche, opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

    Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure.

    E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato.


    come si svolge

    Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanze di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.


    nota bene

    DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI RICHIESTA DI RETTIFICA DI ATTI DELLO STATO CIVILE:

    Se il ricorrente è nato in Italia:

    1. copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
    2. altro (copia di carta d’identità, passaporto…)


    Se il ricorrente è nato all'estero:

    1. copia integrale dell’atto di nascita trascritto in Italia (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune dove l’atto è stato trascritto);
    2. certificato del Consolato che attesti le regole di stato civile applicate dal loro Stato (specificare le esatte generalità del richiedente ed eventualmente quelle dei genitori);
    3. altro (copia di carta d’identità e di codice fiscale, passaporto, permesso di soggiorno…)
       

    DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI RICHIESTA PER LA FORMAZIONE DI ATTO DI NASCITA:

    1. copia carta di identità;
    2. dichiarazione giurata rilasciata da un Organo Consolare ( tradotta in lingua italiana) attestante la paternità e la maternità;
    3. copia decreto di conferimento della cittadinanza italiana;
    4. altro ( copia passaporto…)
    5. certificato di rifiuto rilasciato dallo Stato Civile

    costi

    • Esente da contributo unificato.
    • Una marca da Euro € 27,00 per diritti forfetari per notifiche.