Servizi al cittadino


SEPARAZIONE GIUDIZIALE

A chi rivolgersi

Cancelleria Famiglia

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 208
Attività svolte:

Separazione e Divorzi

Orario al pubblico:

-dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:45 alle ore 12:00;

-il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possono essere trasmessi in PCT;

Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp)le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.

 

Telefono:
  • 0125/284363 (Cancelleria Famiglia)
  • PEC:
  • dirigente.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Famiglia)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Gabriella Palatella (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 208
    • Sig.ra Maria Giuseppa Gaglianese (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 208

    Cos’è

    E’ la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. La separazione giudiziale è più complessa di quella consensuale, perché viene prima fissata una udienza Presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie.

    La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi


    Normativa

    Art.706 e segg. Codice di Procedura Civile


    chi può richiederla

    Uno dei coniugi, con l’assistenza del legale, chiede con ricorso la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi.

    I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012,e per il disposto dell’art.31 ,secondo comma ,l. 218/95.


    come si svolge

    La separazione giudiziale termina con una sentenza. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo un anno dalla prima udienza presidenziale di separazione.


    Nota Bene

    La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

    • Stato di famiglia
    • Certificato di residenza, (certificato storico, se i coniugi non hanno più la stessa residenza)
    • Certificato di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
    • Dichiarazione dei redditi
    • Modello ISTAT M252 compilato nelle sezioni 7-28

    costi

    • Contributo Unificato da € 98,00