Servizi al cittadino


Dichiarazione di assenza

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:45 alle ore 12:15;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • I servizi asseverazioni/traduzioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al nr. 0125/4264230 presso l'UGdP di Ivrea il lunedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
  • 0125/284203 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare)
  • 0125/284339 (Responsabile)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Diego Baiocco (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.


    Normativa

    • Artt. 49 e segg. Codice Civile
    • Artt. 721-722 Codice Procedura Civile
    • Art. 190 Codice di Procedura Civile

    chi può richiederla

    I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.

    E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.


    come si svolge

    La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e , se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

    Occorre allegare:

    1. Atto di nascita
    2. Stato di famiglia
    3. Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.

    Nota Bene

    La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei suddetti giornali devono essere depositate in cancelleria per l’annotazione a cura del cancelliere sull’originale della sentenza che dichiara l’assenza. La cancelleria provvederà alle comunicazioni all’Ufficio di Stato Civile competente. Deve inoltre essere annotata in margine all’atto di nascita e trascritta in margine all’atto di matrimonio.


    costi

    Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

    ISTANZA PER APERTURA DI ATTI DI ULTIMA VOLONTA’ E PER L’IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI DELL’ASSENTE EX ART. 50 C.C.

    Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico Ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari, o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l ‘immissione nel possesso temporaneo dei beni che deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario, Questa procedura è soggetta al pagamento del Contributo Unificato di Euro 98,00 e della marca da bollo di € 27,00 per diritti forfetari per notifica.